Il Covid-19 non legittima la risoluzione della locazione per eccessiva onerosità sopravvenuta

Il Covid-19 non legittima la risoluzione del contratto di affitto per eccessiva onerosità sopravvenuta. E questo perché lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali non ha carattere definitivo, bensì meramente transitorio, del tutto compatibile con la conservazione del negozio. Questo il principio di diritto enunciato dal Tribunale di Rimini in una recente ordinanza pubblicata lo scorso 28 giugno 2020, nella quale sono contenute una serie di interessanti considerazioni sui riflessi del cosiddetto lockdown sui contratti di affitto. Ne dà notizia il quotidiano Italia Oggi. Nella specie la ditta individuale che conduceva in affitto un’azienda alberghiera, non riuscendo a versare il canone e allo scopo di evitare che la società proprietaria escutesse le fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia, aveva presentato un ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 cpc, chiedendo al Tribunale di ordinare alla banca che aveva emesso le fideiussioni di non procedere al pagamento delle somme garantite, posto che la loro escussione sarebbe stata del tutto illegittima in ragione della risoluzione ex art. 1467 c.c. che il contratto di affitto di azienda avrebbe dovuto subire in ragione della sopravvenuta situazione emergenziale da Covid-19.

 SOLO CASACONSUM PROTEGGE LA TUA SPESA E LA TUA FAMIGLIA

 

Articoli Correlati

Leave a Comment