Platea Ampia per i bonus edilizi

La possibilità di trasformare le detrazioni sugli immobili in credito d’imposta, eventualmente cedibile, dà l’accesso all’utilizzo dei bonus anche a tutti i soggetti finora esclusi come forfettari, minimi, incapienti e titolari di redditi soggetti cedolare secca, secondo quanto riferisce Italia Oggi. L’articolo 121 del decreto legge 34 del 19/5/2020 (il c.d. decreto Rilancio) prevede infatti per i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per alcuni degli interventi detraibili sugli immobili (individuati al comma 2 della norma), in alternativa all’utilizzo diretto tramite detrazione, due distinte possibilità fruizione dei bonus. La prima, di cui al comma 1, lettera a dell’articolo citato, riguarda la possibilità di cedere il credito ai fornitori sotto forma di sconto su fattura e recuperato da quest’ultimi come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La seconda, invece, disciplinata alla lettera b) del comma 1, per certi versi rivoluzionaria, consente ai contribuenti la possibilità di optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Entrambe le possibilità di fatto, aprono la porta all’utilizzo «alternativo» dei bonus a tutti i soggetti che non hanno la possibilità di fruirne direttamente tramite detrazione ma la seconda soprattutto si presta a molteplici utilizzi pro contribuente. Mentre l’opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 121 del dl 34/2020, ovvero lo sconto su fattura, obbliga necessariamente ad un accordo tra beneficiario e fornitore, cosa che può rivelarsi difficoltosa, l’opzione alla lettera b) consente ai beneficiari l’immediata eventuale fruizione di un credito d’imposta compensabile con altri debiti tributari e contributivi (oltre anche alla possibilità di cessione a terzi).

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