Lavori in condominio col superbonus 110%: quale maggioranza serve

Sono molti i condomini interessati ai lavori con il bonus 110%. Ma che cosa succede se non tutti i proprietari concordano su quali lavori fare in condominio? Quale maggioranza è richiesta per legge? Il sito Investireoggi.it riporta una panoramica aggiornata secondo le ultime indicazioni, illustrante i lavori ammessi con il bonus 110% in condominio. La normativa prevede in primis una finestra temporale (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021). Vengono poi individuate le diverse tipologie di interventi per i quali si ha diritto al superbonus. Quelli qualificati come «trainanti» sono funzionali all’isolamento termico dell’edificio (il cappotto termico) e includono anche la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento con nuove caldaie a condensazione e l’installazione di pompe di calore. Se viene realizzato l’intervento trainante, si possono abbinare anche opere minori, gemellate, che riguardano la singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che si tratti di abitazione o locale commerciale. Come abbiamo visto in più occasioni, requisito degli interventi agevolabili è il salto di due classi energetiche. L’elenco completo ci dà l’idea di quanto questa detrazione possa essere interessante per chi vive in condominio. E’ anche vero che qualsiasi intervento soprattutto di tale portata potrebbe causare qualche disagio nella fruizione quotidiana della casa e degli spazi comuni (rumori, impalcature etc) e quindi qualcuno potrebbe preferire mantenere la situazione de qua senza nuovi interventi correttivi sebbene potenzialmente migliorativi. Che cosa succede dunque se non tutti sono d’accordo? Serve l’unanimità o è sufficiente la delibera della maggioranza? Il riferimento legislativo — continua Investireoggi.it — è all’articolo 1108 del Codice Civile, nel quale, in merito alle innovazioni che esulano dall’ordinaria amministrazione, si prevede espressamente che “ con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa”. Secondo quanto previsto dalla normativa, dunque, è richiesta almeno una maggioranza di due terzi della rappresentanza del valore del condominio, sia in prima che in seconda convocazione.Non sarebbe dunque sufficiente la maggioranza semplice del 50% più uno dei partecipanti.

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