SuperBonus esteso ai castelli (alcuni) ma non alle ville

L’emendamento introdotto dal decreto Agosto all’articolo 119 comma 15-bis del decreto n.34/2020 ha introdotto una modifica importante per quanto riguarda il tipo di immobili inclusi nel bonus 110%. La nuova dicitura — puntualizza il sito Investireoggi.it — dovrà essere approvata in sede di conversione. Il testo originario del comma 15-bis era il seguente: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; la nuova previsione diventerebbe invece “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”. Partiamo allora con la spiegazione degli immobili di categoria catastale A/9 che potrebbero, a norma della nuova legge, rientrare nel super bonus 110. Al catasto nella categoria A/9 si individuano “Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”. Dunque, per i lavori di ristrutturazione che includano le opere trainanti del Superbonus 110 si potrebbe ottenere la massima detrazione. Attenzione, a condizione imprescindibile che il castello sia aperto al pubblico. Da quanto prevede l’attuale formulazione, i proprietari privati del castello o del palazzo di rilievo artistico ben potrebbero anche abitare nell’immobile: per usufruire del bonus 110 l’unica condizione sarebbe infatti quella di apertura al pubblico. Sarebbe sufficiente, dunque per intenderci, che la famiglia metta le stanze del castello a disposizione di visite del pubblico pagante. Non è previsto neanche un orario minimo di apertura, il che ha fatto discutere molto. Nulla da fare, invece, per le ville (A/8) e le abitazioni signorili (A/1): anche nel caso in cui la modifica al comma 15-bis sia approvata, questi immobili resterebbero esclusi dal novero di quelli per i quali viene riconosciuta la massima detrazione.

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