Assemblea condominiale: si può registrare in audio/video ma col consenso di tutti

Quando si tiene un’assemblea condominiale occorre stare attenti al suo svolgimento nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, visto che il Garante in tal senso prevede un regolamento abbastanza puntiglioso. Per il Garante della Privacy, infatti — scrive il sito Investireoggi.it — “il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone dove è essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della privacy. Le diverse informazioni – sugli inquilini, sui condòmini, sugli appartamenti, sulla natura e sulla quantità dei consumi – contenute negli archivi condominiali vanno oltre il semplice elenco dei nominativi dei proprietari e, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni anche delicate sui vari abitanti del palazzo”. Tra le domande che spesso ci si pongono in ambito condominiale ed in particolare in materia di rispetto del Codice della Privacy, ad esempio, vi rientra quella riguardante la possibilità di registrate in audio/video un’ assemblea condominiale oppure quella relativa alla possibilità che all’assemblea partecipino persone terze diverse dall’amministratore di condominio e dai condomini. In merito alla registrazione dell’assemblea condominiale, il Garante della privacy ritiene che ciò possa avvenire ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. Inoltre, la registrazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti. Riguardo, invece, la partecipazione di terzi soggetti — ad esempio, tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere, ovvero l’ipotesi, normativamente prevista, di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (come le spese del riscaldamento) — per il Garante della Privacy questi soggetti possono partecipare all’assemblea ma possono rimanervi solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza.

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