Superbonus 110% per l’immobile ad uso promiscuo

Il superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio ha tra i possibili beneficiari “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 2020 — scrive il sito Investireoggi.it — con l’espressione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il legislatore ha voluto precisare che il beneficio del superbonus 110% riguarda immobili non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR). Ciò non significa che chi esercita impresa, arte e professione è fuori dal superbonus 110, in quanto anche questi ne potrà beneficiare ma esclusivamente con riferimento agli immobili posseduti nella sfera privata. Ad esempio, per questi soggetti il superbonus 110% spetta per i lavori sulla propria casa ma non per i lavori sull’immobile in cui è esercitata l’attività d’impresa, arte o professione. Interventi sull’immobile ad uso promiscuo: spetta lo stesso il superbonus 110? Spesso capita, soprattutto, per chi esercita la libera professione, di svolgere la propria attività in un immobile ad uso promiscuo, ossia destinato sia allo svolgimento dell’attività sia a propria abitazione privata. Come comportarsi in questi casi? Il superbonus 110% spetta lo stesso per interventi su questo tipo di immobili? Al riguardo, ad oggi, l’Agenzia delle Entrate non si è espressa ufficialmente, ma per analogia possiamo prendere a prestito quanto chiarito in passato con riferimento al bonus ristrutturazione (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio). In tale circostanza è stato detto che“Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà”.

 DUBBI SULLE NUOVE RENDITE CATASTALI? RIVOLGITI ALL’ARPE: UN COMMERCIALISTA A TUA DISPOSIZIONE. E’ SUFFICIENTE ESSERE ISCRITTI

Articoli Correlati

Leave a Comment