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Superbonus 110%: concorrono le pertinenze

Superbonus 110%: anche le pertinenze rilevano per il calcolo della spesa massima ammissibile? Nel caso di lavori condominiali, per il calcolo della spesa massima ammissibile al Superbonus 110% concorrono anche le pertinenze. Se il condominio è composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze — riporta il sito Investireoggi.it — la spesa massima ammissibile per i lavori sulle parti comuni si calcola considerando tutte e otto le unità immobiliari. Il Fisco ha chiarito che, se tutti i lavori sono affidati ad un’unica ditta che fattura l’intero intervento con acconti e saldi,«è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori» per dimostrare che l’intervento trainato sia stato«svolto tra l’inizio e la fine lavori» di quello «trainante». La rilevanza delle pertinenze ai fini del calcolo dei limiti massimi di spese per il Superbonus del 110% sulle parti comuni condominiali vale anche per il Sismabonus. La Circolare 19/E/2020 chiarisce che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Se, ad esempio, un edificio condominiale è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione fiscale deve essere computata su un limite massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro * 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi. Con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le misure antisismiche «speciali» del 70% o 75%, realizzate su «parti comuni di edifici condominiali» (articolo 16, comma 1-quinquies, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63).

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