Superbonus: i limiti di spesa sono da considerare sull’unità immobiliare presente prima dell’intervento di frazionamento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’ interpello n. 523 del 4 novembre , fornisce utili chiarimenti in merito al superbonus 110%. In questo caso — scrive il sito Investireoggi.it — l’Ade dichiara che, per l’individuazione del limite di spesa del bonus, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. L’istante dichiara di aver presentato un progetto di ristrutturazione edilizia, che prevede l’ampliamento e il frazionamento in due unità residenziali di un vecchio fabbricato unifamiliare di sua proprietà ricadente nella zona classificata a rischio sismico 3. Le due nuove unità immobiliari saranno “funzionalmente indipendenti e disporranno di accessi autonomi dall’esterno”. A seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia che intende realizzare, il superbonus 110 sarà assicurato con il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di accedere, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, al superbonus 110%, in relazione alle spese che sosterrà per tali interventi. In particolare, chiede di chiarire se i limiti di spesa sono da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’intervento o sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento. Con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, l’Agenzia delle Entrate, citano alcuni documenti di prassi, chiarisce che, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Nel caso dell’istante, dunque, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione del superbonus 110%. Da ciò consegue che nel caso di specie, l’istante, quale limite di spesa, ha quello riferito alla singola unità immobiliare inizialmente esistente.

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