assemblee condominiali da remoto: come orientarsi con le nuove regole

Con l’obbligo di distanziamento sociale e divieto di assembramenti è dunque possibile svolgere le adunanze condominiali telematicamente? In sede di conversione in legge del decreto legge Agosto, decreto legge che fa parte del complesso delle disposizioni emanate per dare soluzione ai problemi derivati dall’emergenza da epidemia di Covid-19 — scrive il Corriere.it — è stata prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee condominiali e di partecipazione alle assemblee “in modalità di videoconferenza”. Le condizioni derivate dall’epidemia avevano fatto emergere le difficoltà concrete di svolgimento delle assemblee e di partecipazione alle stesse nel rispetto del divieto di assembramento e dell’obbligo di osservanza del csiddetto distanziamento sociale e delle misure di protezione anticontagio; le norme dettate dal codice civile in tema di assemblee condominiali non consentivano lo svolgimento delle assemblee “da remoto”. Invece, con la nuova normativa, è stato stabilito il contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea: viene presa in considerazione l’ipotesi della riunione assembleare il cui svolgimento sia previsto con modalità di videoconferenza e si dispone che in questo caso nell’avviso di convocazione debba indicarsi non già il luogo e l’ora di svolgimento dell’assemblea ma invece la “piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione” (oltre che l’ora di svolgimento della medesima). Secondo le nuove previsioni, si dispone che all’art. 66 disp. att. c.c. venga aggiunto un nuovo comma diretto a prevedere che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea” possa avere luogo “in modalità di videoconferenza” e che in questa ipotesi “il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

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