Condominio: Quando la tettoia va demolita

Va demolita la tettoia realizzata dal proprietario dell’appartamento col permesso di costruire scaduto. E non conta che un manufatto del genere esista da sempre sul terrazzo di casa: l’opera rientra nell’edilizia libera unicamente quando ha una mera finalità estetica e serve soltanto a proteggere dalle intemperie. È quanto emerge dalla sentenza 9757/20, pubblicata dalla sezione seconda quater del Tar Lazio, di cui dà notizia Italia Oggi. Inoltre va abbattuta la tettoia realizzata dal proprietario di casa senza permesso di costruire benché i pannelli laterali siano comunque amovibili. E ciò perché, motiva la sentenza 1051/16, pubblicata dalla quarta sezione del Tar Campania, è l’incremento dei volumi che risulta in ogni caso realizzato a imporre di dotarsi del titolo edilizio. L’opera, poi, non può essere riconosciuta come pertinenza in senso urbanistico in modo da evitare la demolizione: si tratta infatti di una nozione più restrittiva di quella applicabile in campo civilistico laddove esclude i manufatti che sono sì posti a servizio di un immobile, ma risultano utilizzabili in modo autonomo rispetto a quest’ultimo.

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