Superbonus 110% al familiare convivente: se si vende l’immobile la detrazione permane

In caso di vendita dell’immobile oggetto di lavori ammessi al superbonus 110%, la detrazione residua si trasferisce all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Da qui, può capitare che le spese per le quali spetta la detrazione siano sostenute non dal proprietario ma dal familiare convivente che riporta le quote di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Quali sono gli effetti della vendita dell’immobile in capo al familiare convivente che detrae la spesa? Come familiare convivente si può conservare la detrazione anche in caso di vendita dell’immobile. Sono ammessi a fruire della detrazione — spiega il sito Investireoggi.it — anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n.76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Ad ogni modo, è necessario che: i familiari siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese agevolabili; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato. Infatti è sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Di conseguenza, la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile, nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione.

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