Stop della Cassazione all’esenzione Imu sulle seconde case. Ora il mef deve chiarire

L’esenzione Imu sussiste solo nel caso in cui marito e moglie siano residenti e abitino la stessa casa. Lo stop alle case al mare travestite da prime arriva dalla Cassazione che, con ordinanza 28534 del 15/12/2020, ha accolto il ricorso del Comune. Una coppia viveva nella stessa casa nonostante la residenza in Comuni diversi. Inutile la richiesta di lei di essere esonerati dall’Imu. La decisione della Ctr abruzzese di accordare il beneficio — scrive Italia Oggi — non è stata condivisa dagli Ermellini. Nel caso in cui il soggetto passivo sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni d’imposta previste per la prima casa del soggetto passivo dall’art. 8, dlgs 504/92, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 cc prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia. Inoltre ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8, dlgs 504/92, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (in applicazione di tale principio. Per di più in tema di Imu, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13, c. 2, dl 201/2011 richiede non solo che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. Ora la Ctr dovrà riconsiderare il caso alla luce del principio affermato in sede di legittimità. Il Mef (Ministero Economia e Finanze), con riferimento alla vecchia Imu, aveva ammesso la possibilità della doppia abitazione principale, laddove i due immobili fossero situati in Comuni diversi. In questo caso, infatti, la differente residenza potrebbe essere giustificata da diverse esigenze, come quella lavorativa (Circolare n. 3/DF del 2012 ). La Cassazione, invece, si è mostrata recentemente contraria a questa interpretazione, dapprima con la richiamata sentenza n.20130 del 24 settembre 2020 e ora con l’ordinanza n. 28534/2020. Per i giudici supremi la predetta interpretazione del Mef non può essere condivisa, poiché occorre far riferimento esclusivamente al dettato della norma. Si apre, quindi, ufficialmente un contrasto interpretativo che andrebbe chiarito dal Mef.

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