Da categoria catastale A/2 ad A/8: superbonus negato

Il Superbonus 110% spetta per interventi (trainanti e trainati) eseguiti su immobili “residenziali” esistenti alla data di inizio lavori. Sono esclusi dal beneficio, per espressa previsione normativa, gli immobili appartenenti a categoria catastale: A1 – Abitazioni di tipo signorile (unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale); A8 – Abitazioni in ville (per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario). Potrebbe accadere — riporta il sito Investireoggi.it — che i lavori rientranti nel Superbonus 110% siano iniziati su un immobile, ad esempio di categoria residenziale A/2, il quale a fine lavori e per effetto dei lavori stessi diviene di categoria catastale A/8 (oppure A1). In altri termini, alla data di inizio lavori l’immobile oggetto degli interventi era di categoria catastale rientrante nel Superbonus 110%. A fine lavori l’immobile diventa categoria A/8 (esclusa dal Superbonus 110%). In questa ipotesi dovrebbe valere la situazione finale, ossia la categoria catastale esistente a fine lavori e, dunque, il Superbonus 110% non spetterebbe. Tale tesi è supportata dalla Risposta n. 538 del 9 novembre 2020 in cui l’Agenzia delle Entrate affronta il caso inverso di lavori iniziati su un immobile di categoria catastale C/2 (esclusa dal Superbonus) il quale a fine lavori diventa A/2 (incluso nel Superbonus). In questa sede l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato ammissibile il beneficio dando rilievo alla situazione risultante a fine lavori.

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