Assemblea condominiale a rischio se la convocazione è per e-mail

Le deliberazioni assunte dai condòmini possono essere annullate. Una recente decisione del Tribunale di Sulmona (sentenza n. 243 dello scorso 3 dicembre 2020) — scrive Italia Oggi — consente di operare una serie di utili riflessioni sulle modalità di invio agli aventi diritto dell’avviso di convocazione della riunione condominiale. L’avviso di convocazione, che deve essere predisposto dall’amministratore e inviato per tempo a tutti i condòmini presso la propria residenza o il proprio domicilio, come risultante dall’anagrafe condominiale, è finalizzato a consentire la partecipazione dei medesimi all’assemblea. Fino alla modifica della normativa condominiale nel 2012, la legge non prevedeva forme specifiche per l’invio di detto avviso. L’amministratore poteva quindi scegliere liberamente le modalità di inoltro della convocazione assembleare, con il solo limite del raggiungimento dello scopo (dovendo quindi provare, in caso di contestazione, che il condomino fosse stato informato per tempo della data e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da discutere). Con la riforma il legislatore è quindi intervenuto sull’art. 66 disp. att. c.c., prevedendo in modo specifico le modalità per l’inoltro dell’avviso di convocazione e richiedendo, alternativamente, l’utilizzo della posta raccomandata, della posta elettronica certificata, del fax oppure la consegna a mani (con consigliabile sottoscrizione per ricevuta da parte del condomino). La medesima disposizione ha inoltre chiarito come qualsivoglia vizio relativo all’omissione, alla tardività o all’incompletezza della convocazione legittimi il condomino a ottenere l’annullamento giudiziale delle conseguenti delibere assembleari (da impugnare nei successivi 30 giorni decorrenti dalla riunione, per i presenti, e dal ricevimento del verbale, per gli assenti). A seguito della predetta modifica dell’art. 66 disp. att. c.c. e della sempre maggiore diffusione degli strumenti informatici (sappiamo come in questi ultimi mesi si sia arrivati addirittura al battesimo per via legislativa dell’assemblea telematica), ci si è chiesti se l’elencazione degli strumenti con i quali inviare l’avviso di convocazione sia o meno tassativa, vietando quindi il ricorso ad altri mezzi di spedizione. Una soluzione molto richiesta dai condòmini è infatti quella dell’invio tramite e-mail, che abbina il vantaggio della tempestività della ricezione dell’avviso a quello della tendenziale gratuità dello strumento utilizzato, soprattutto se confrontato con i costi della posta raccomandata. Dal punto di vista degli amministratori, tuttavia, la scelta di venire incontro alle richieste dei condomini deve essere attentamente soppesata, poiché il rischio è quello di invalidare il deliberato assembleare. E questo — continua Italia Oggi — è proprio quello che è successo nel caso specifico affrontato nella recente sentenza adottata dal Tribunale di Sulmona. L’amministratore aveva inviato l’avviso di convocazione via e-mail e il condòmino aveva provveduto a impugnare le delibere adottate nel corso della riunione assembleare. Quest’ultimo, in particolare, si lamentava del fatto che l’avviso non gli fosse stato inviato mediante posta elettronica certificata, come espressamente richiesto all’amministratore. Il giudice, da parte sua, a fronte della predetta eccezione, si è limitato a prendere atto che nella specie non vi era prova del tempestivo invio via Pec della convocazione al condòmino impugnante. La mancata e tempestiva convocazione di un condòmino, come si legge nella sentenza in questione, integra un vizio di costituzione dell’assemblea che comporta l’invalidità del successivo deliberato, trattandosi di un vizio formale del procedimento di formazione della volontà condominiale, costituente valido motivo di impugnazione, a prescindere da ogni ulteriore interesse del condomino che contesti la delibera. Di conseguenza il condòmino che sia stato invalidamente convocato a partecipare all’assemblea è legittimato a impugnare e deliberazioni assunte in tale sede e le stesse, per tale motivo, dovranno essere annullate, in quanto illegittimamente adottate.

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