Rischio Iva sulle locazioni brevi

L’attrazione fra i redditi d’impresa dell’attività, se vi sono destinati più di quattro appartamenti, prevista dalla legge 178/2020, richiama l’attenzione sulla probabile soggettività d’imposta. Che non comporterebbe soltanto adempimenti di carattere formale — spiega Italia Oggi — a cominciare dall’apertura della partita Iva, ma anche l’applicazione dell’imposta se la prestazione, come di regola, non è la semplice messa a disposizione dell’immobile, esente, ma comprende altri servizi che implicano l’imponibilità dell’operazione. La questione, per il vero, dovrebbe prescindere dalle modifiche alla qualificazione reddituale apportate dalla legge di Bilancio 2021, in quanto la valutazione del carattere economico dell’attività (e quindi della sussistenza della soggettività passiva) ai fini dell’Iva deve poggiare esclusivamente sui principi e sulle regole, unionali prima ancora che domestiche, dell’imposta indiretta e non può essere influenzata dalle scelte del legislatore nazionale in materia di imposizione diretta. Per esempio, considerato che, ai sensi dell’art. 9 della direttiva Iva, è attività economica ai fini dell’Iva anche lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti stabili, non sarebbe corretto affermare che la locazione di immobili da parte della persona fisica, oppure l’affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale, non sono attività rilevanti per l’imposta solamente perché non si considerano attività d’impresa ai fini civilistico-reddituali.

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