Sull’interesse all’impugnazione del rendiconto condominiale.

Non tutte le delibere condominiali che presentano vizi di natura formale e/o sostanziale sono impugnabili dal condominio assente o dissenziente.
All’esito della riforma condominiale del 2012, infatti, numerose sono state (e lo sono tutt’oggi) le impugnative aventi ad oggetto la violazione delle regolarità formali previste dall’art. 1130-bis cod. civ.; ai sensi del quale è previsto il contenuto (voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale, ai fondi disponibile ed alle eventuali riserve) e la composizione (registro di contabilità, riepilogo finanziario, nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti) del rendiconto condominiale.
Parimenti numerose sono state le sentenze che hanno rigettato tali impugnative perché prive di un interesse all’impugnazione da parte del singolo proprietario.
Da ultimo si richiama una recente sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Mi., sez. XIII civ., 22 settembre 2020, n. 5607, dott.ssa Savignano) che ha rigettato la domanda per «il difetto di interesse ad impugnare la delibera di approvazione del rendiconto e del relativo riparto».
Nel caso di specie, l’impugnativa posta all’esame del giudice meneghino, riguardava tra le altre: «una serie di gravi errori ed omissioni nella rendicontazione delle spese, con ripercussioni sul rendiconto preventivo relativo all’anno successivo, quali la mancanza del rendiconto condominiale, ai sensi dell’art. 1130-bis cod. civ., l’omessa indicazione dell’avvenuto pagamento o meno delle spese indicate e delle spese delle gestioni pregresse nei conguagli finali, l’incongruenza degli importi relativi alle “spese proprietà”, l’omessa appostazione, in accredito o addebito, pro quota ai condomini, di somme a seguito di “smobilizzo” di fondi e di “azzeramento posizioni personali degli immobili oggetto di asta”, l’omessa appostazione dei versamenti effettuati dagli aggiudicatari degli immobili oggetto di asta».
Il Tribunale rigettava la domanda essenzialmente per due motivi (1) dal rendiconto era possibile “desumere” tutti i dati e le informazioni previsti dall’art. 1130-bis cod. civ. «il rendiconto approvato contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 1130-bis cod. civ., che consentono di desumere la situazione patrimoniale del Condominio, ossia fondi disponibili, registro di contabilità con i movimenti di entrata ed in uscita, riepilogo finanziario e nota esplicativa sintetica della gestione» e (2) la parte attrice non aveva indicato nello specifico un interesse (nel senso di pregiudizio patrimoniale patito) all’impugnazione.
Con riferimento al difetto di interesse all’impugnazione, nella parte motivazionale della sentenza il Tribunale richiama il seguente orientamento: «In tema di condominio, per impugnare la deliberazione assembleare relativa all’approvazione del bilancio, il condominio ha l’onere di allegare e dimostrare di avere interesse all’impugnazione stessa, rappresentando e provando che l’errore contabile ha inciso negativamente sulla sua sfera giuridica-patrimoniale» (V. App. Bari, sez. III, 18 aprile 2019, n. 973).
Ne consegue che per poter impugnare un rendiconto condominiale non è sufficiente indicare le divergenze (ovvero le violazioni) con quanto previsto dall’art. 1130-bis cod. civ., ma è necessario indicare nello specifico il pregiudizio economico che tali divergenze hanno causato (o causeranno) alla singola proprietà.
avv. Francesca Pizzagalli
avv. Nicola A. Maggio

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