Se la delibera impugnata è parzialmente revocata non vi può essere cessazione della materia del contendere
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25709 depositata in cancelleria il 30 dicembre 2016 ha stabilito che nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere condominiali, alla loro parziale sostituzione – anche nella forma della revoca – non accede la cessazione della materia del contendere, con conseguente conclusione del giudizio ai soli fini della liquidazione delle spese (così detta soccombenza virtuale). Il perdurare dell’efficacia anche solo parziale della delibera oggetto di contestazione giudiziale dà diritto all’originario impugnante di ottenere una pronuncia che eventualmente dichiari l’invalidità della parte di deliberato…
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