L’ascensore esterno non può ledere la veduta del singolo condomino
Secondo la Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10/03/2016 n° 4726, nell’uso della res communis non è possibile alterarne la destinazione, «sicché solo le modificazioni di questa, in quanto consentono il pari uso secondo il diritto di ciascuno, rientrano nella previsione legale, mentre è vietata ogni diversa attività innovatrice». La vicenda origina nel lontano 1994, allorché la condomina di un caseggiato ubicato a Cortina d’Ampezzo evocava in giudizio l’amministratore di condominio ed i singoli condomini a causa dei lavori di realizzazione di un impianto di ascensore esterno. Il volume della gabbia…
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