Le sentenze di due Tar ribadiscono i vincoli per l’inizio dei lavori edilizi

L’impresa di costruzioni non ha più titolo per realizzare i quattro edifici previsti nell’ambito del piano di lottizzazione. E ciò perché non ha davvero dato inizio ai lavori entro un anno dal rilascio del titolo edilizio: è escluso che possa fare testo la sola attività di sbancamento compiuta; invece serve anche un’adeguata organizzazione del cantiere per dimostrare che la società titolare della concessione ha intenzione di realizzare l’opera assentita dal Comune, vale a dire il lotto di edilizia residenziale. È quanto emerge dalla sentenza 1187/16, pubblicata dalla prima sezione del Tar Sicilia, sede staccata di Catania, secondo quanto riportato dal quotidiano Italia Oggi. Stando all’azienda, le foto depositate in giudizio dimostrerebbero che le attività sono cominciate perché, si sostiene nel ricorso, sono state gettate le fondamenta dei fabbricati e le immagini ritraggono i mezzi necessari allo scavo, il fabbricato realizzato per il deposito degli attrezzi e perfino il sistema di videosorveglianza. Fa fede viceversa il sopralluogo svolto dai tecnici dell’ufficio di staff politica del territorio del Comune: le foto prodotte dall’impresa edile risalgono a un’epoca precedente alla comunicazione di avvio dei lavori, mentre la decadenza decretata dall’ente si rivela «un atto consequenziale e vincolato» perché manca ogni indizio di un vero e proprio via libera alle ruspe nel termine annuale di cui all’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia.

Altra sentenza: non basta aver costruito il muro al confine per ritenere avviato l’intervento. È quanto emerge dalla sentenza 1382/15, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Veneto. Niente da fare dunque per il proprietario del fondo che ha sottoscritto con il confinante un preliminare di vendita del suo terreno, autorizzandolo da subito a costruire. Il punto è che nei dodici mesi successivi alla concessione del permesso non risulta svolta alcuna attività che consenta di riconoscere l’intendimento di portare a termine il progetto edilizio autorizzato: non tornano infatti utili lavori fittizi e simbolici per eludere l’avvio dei lavori e dunque sfuggire alla successiva decadenza. L’unica opera presente sul terreno è riferibile al cantiere aperto dalla società confinante sul lotto vicino: sono gli operai della società ad avere realizzato la muratura rinvenuta dagli ispettori mandati dall’amministrazione. Insomma: «appaiono condivisibili», osservano i giudici, le conclusioni cui è pervenuto il Comune sulla mancanza di indizi di un serio inizio dei lavori.

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