Condomìni morosi nelle opposizioni: i paletti della Cassazione

Strada in salita per i condomìni morosi. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore può sollevare soltanto questioni legate alla perdurante efficacia della delibera di approvazione del consuntivo/preventivo e della relativa ripartizione della spesa. Per poter sperare in un esito positivo del giudizio il condomino opponente deve quindi provare che la delibera sulla quale si fonda il credito condominiale sia stata annullata o dichiarata nulla con sentenza, anche non passata in giudicato, oppure che ne sia stata provvisoriamente sospesa l’efficacia esecutiva. Lo ha chiarito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1502 del 22 gennaio 2018, secondo quanto riferisce il quotidiano Italia Oggi. Nella specie un condomino che si era distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto contro di lui dal condominio presso il giudice di pace per il pagamento delle relative spese. Detto giudice, ritenuto legittimo il distacco e valutata quindi positivamente l’opposizione spiegata dal condomino avverso la parte di spese comuni relative al riscaldamento, aveva provveduto alla revoca del decreto. A nulla erano valse le eccezioni sollevate dalla difesa del condominio in sede di opposizione relativamente alla mancata preventiva impugnazione delle delibere che avevano approvato i consuntivi/preventivi sulla base dei quali era stato richiesto e ottenuto il provvedimento monitorio. La sentenza era quindi stata appellata dinanzi al Tribunale che, tuttavia, aveva a sua volta respinto le argomentazioni difensive del condominio, evidenziando ulteriormente come al condomino opponente, assente alle assemblee nelle quali erano state assunte le predette deliberazioni, non fossero mai stati inviati i relativi verbali, risultando quindi lo stesso impossibilitato a procedere alle impugnazioni. Il giudice di secondo grado aveva addirittura consentito l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare se nella specie sussistessero i presupposti di natura tecnica per il distacco dall’impianto centralizzato previsti dall’art. 1118 c.c., come modificato dalla legge di riforma n. 220/2012. Di qui — conclude Italia Oggi — il ricorso in Cassazione da parte del condominio.

PROBLEMI DI CONDOMINIO? L’ARPE LI RISOLVE CON SOLI 8 EURO AL MESE. CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI GRATUITE PER TUTTO L’ANNO 

Articoli Correlati