La Cassazione: penale con limiti nei contratti di locazione

La clausola penale pattuita nel contratto di locazione per il ritardato pagamento del canone non può essere di importo eccessivo, pena la riduzione a equità da parte del giudice. Allo stesso modo il creditore della prestazione inadempiuta o parzialmente adempiuta, nell’individuare l’ammontare della penale dovuta, non può discostarsi dai criteri di calcolo indicati nel contratto. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15753, pubblicata lo scorso 15 giugno 2018, secondo quanto riporta il quotidiano Italia Oggi. Nella specie due società avevano stipulato un contratto di locazione per il godimento di un immobile a uso foresteria, sito nel centro storico di Roma, il quale conteneva una clausola penale riferita agli eventuali ritardi nel pagamento del canone dovuto. Poiché detti ritardi si erano verificati, la società proprietaria dell’immobile, conteggiate le somme presuntivamente dovute sulla base di tale clausola, ne aveva richiesto il pagamento alla società conduttrice. Visto il mancato saldo di tale importo, la società locataria aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna al versamento delle somme contrattualmente dovute, pari a 32.249,99. Contro il provvedimento monitorio era quindi stata presentata tempestivamente opposizione, contestando in particolare l’eccessività dell’importo individuato quale penale per il ritardato pagamento del canone locatizio. L’opposizione era stata accolta dal Tribunale capitolino. Ma la sentenza di primo grado, impugnata dinanzi alla Corte di Appello, era stata a sua volta riformata, con conseguente respingimento dell’opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Detta sentenza — conclude Italia Oggi — era stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.

 PROBLEMI DI CONDOMINIO? L’ARPE LI RISOLVE CON SOLI 8 EURO AL MESE. CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI GRATUITE PER TUTTO L’ANNO

 

Articoli Correlati