Iva sempre al 22% sull’energia elettrica per le parti comuni dell’immobile

Iva pesante sull’energia elettrica destinata alle parti comuni dell’edificio condominiale: la fornitura sconta l’imposta con l’aliquota ordinaria del 22%, non rendendosi applicabile l’agevolazione prevista al punto 103 della tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/72 per l’energia elettrica per uso domestico. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate — scrive Italia Oggi — nella risposta di consulenza giuridica n. 3, indirizzata a un’associazione che aveva interpellato l’amministrazione per sapere se potesse applicarsi l’aliquota del 10% alle somministrazioni di energia destinata ai servizi comuni, quali illuminazione delle scale, ascensori, cancello elettrico, citofoni, ecc., nel caso in cui il condominio abbia natura prevalentemente residenziale. Totalmente negativa la risposta dell’Agenzia, che sostanzialmente ha escluso in ogni caso la riduzione, anche nel caso in cui il condominio sia costituito esclusivamente da abitazioni. L’Agenzia richiama la circolare n. 82/1999 e la risoluzione n. 150/2004, con le quali è stato chiarito che «l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione».

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