E’ reato puntare la telecamera sul condòmino in lite

Il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto e punito dall’articolo 660 del Codice penale, prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero per mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro. La norma — scrive Il Sole 24 Ore — tende a tutelare la tranquillità pubblica per la rilevanza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, in considerazione dell’eventuale possibilità di reazione da parte della persona offesa. Pertanto la protezione del privato vittima di molestie è soltanto riflessa, atteso che tutela viene accordata anche a prescindere e, addirittura, contro la volontà della persona molestata o disturbata (tra le molte, si veda la sentenza di Cassazione 43704/2007). La condotta idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice risulta quella oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, invadendo la vita privata e quella di relazione altrui. La Corte di Cassazione, VII Sez, penale, con ordinanza 55296, depositata in data 11 dicembre 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza della Corte di merito che lo aveva condannato alla pena di euro 340,00 di ammenda per molestia ai danni di una condomina. Il Giudice di legittimità, infatti, ritiene che la «sentenza impugnata ha invece correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua, logica e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, richiamando in particolare l’ambito di commissione dei reati, le condotte poste in essere, l’astio verso la persona offesa, l’intromissione nella sfera di riservatezza, il disagio procurato e il turbamento della vita quotidiana».

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