nel decreto legge sulle semplificazioni Sarà più facile sanare gli abusi edilizi

Rivoluzione edilizia: abbandono del requisito della doppia conformità per la sanatoria di abusi; solo sanzione pecuniaria per gli illeciti senza effetti sul carico urbanistico; certificazione della maturazione del silenzio assenso. La bozza del decreto legge sulle semplificazioni, atteso in Consiglio dei Ministri, prefigura una completa rivisitazione della normativa sui titoli, sanzioni e sanatoria edilizia. Italia Oggi riporta le possibili novità.

Demolizioni – Per la ricostruzione basterà rispettare le distanze dai vicini. Scompare l’obbligo di rispettare sagoma e area di sedime preesistente.

Manutenzioni – Saranno derubricate a manutenzioni straordinarie (e non più ristrutturazioni) le modifiche dei prospetti se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari.

Pareri – Anziché fare il giro delle autorità chiamate a dare il parere sulle pratiche edilizie, si prevederà una conferenza di servizi semplificata.

Strutture leggere – Declassificate a edilizia libera le strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale.

Durata dei titoli edilizi – Prevista una corsia preferenziale per la proroga della validità dei titoli edilizi. Prima del decorso dei termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato potrà prorogarli con una semplice comunicazione allo sportello unico comunale. Si prevede anche una proroga ulteriore, discrezionale, per giustificate ragioni.

Silenzio assenso – Si prevede il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia. Quindi il Comune rilascerà un suo provvedimento in cui attesta che effettivamente è maturato il silenzio assenso. Insomma un atto esplicito per consolidare un atto implicito. Per quanto possa apparire un corto circuito amministrativo, nella vita di tutti i giorni la dichiarazione del compiuto silenzio assenso ha una sua efficacia pratica.

Sanzioni – Revisionata completamente l’impostazione delle sanzioni edilizie con ampio spazio alla monetizzazione Demolizioni e rimessioni in pristino sono riservare solo agli abusi edilizi con incremento del carico urbanistico (ad esempio aumento di superfici e cubature). Gli altri abusi (salvo i vincoli urbanistici) vanno incontro solo ad una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile. Per gli abusi senza aumento del carico urbanistico e senza vincoli si prevede la prescrizione di dieci anni. Trascorso questo termine — continua Italia Oggi — il Comune non potrà nemmeno applicare la sanzione pecuniaria.

Sanatoria giurisprudenziale – Più facile regolarizzare gli abusi. Oggi ci vuole la «doppia conformità» e cioè si può ottenere la sanatoria se l’intervento edilizio era regolare al momento in cui è stato realizzato e anche al momento in cui successivo in cui si chiede la sanatoria. Questo sistema può risultare iniquo per quegli interventi irregolari alla nascita e poi conformi al piano regolatore e c’è un filone giurisprudenziale che ammette la sanatoria anche in assenza della doppia conformità. Il decreto di semplificazione si prende cura del problema e sta studiando di rendere sanabili (e, quindi, commerciabili) immobili interamente conformi alla pianificazione odierna e dunque passibili, ove demoliti, di essere ricostruiti identicamente. L’idea sarebbe di limitare la conformità giurisprudenziale ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma; ai casi in cui l’immobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale, ovvero sia ad essa adeguabile (sismicità, prestazione energetica ecc.); ai soli casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero in cui sia accertata la piena conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente.

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