Detrazione del 110%: sanzioni pesanti per chi sgarra

Nel caso sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti, che danno diritto alla detrazione d’imposta — scrive Italia Oggi — l’Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario. Resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, ma soltanto in presenza di concorso nella violazione. Posto quanto detto sulla necessità di ottenere dichiarazioni asseverate e i visti di conformità, la detrazione maggiorata e i relativi trasferimenti saranno ulteriormente soggetti a controlli specifici, come prescritto dal comma 14, dell’art. 119 e dai commi 4 e 5, dell’art. 121 del dl 34/2020 con la conseguenza che fornitori e cessionari risponderanno dell’eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto del credito d’imposta. È prevista l’applicazione dell’accertamento (articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973) con l’ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari risponderanno esclusivamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto, mentre l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’esercizio della propria attività di controllo, può procedere, in base a «criteri selettivi» e «tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici», alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, di cui all’art. 43 del dpr 600/1973, nonché dei commi da 16 a 20, dell’art. 27 del dl 185/2008, convertito nella legge 2/2009. Nel caso sia accertata la mancata sussistenza (e non più la mancata integrazione), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all’art. 13 del dlgs 471/1997, nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo, gravato dei relativi interessi. I professionisti che rilasciano un visto leggero non conforme — continua Italia Oggi — sono ulteriormente soggetti all’applicazione della sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’art. 39 del dlgs 241/1997.

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