Bonus del 110%: la responsabilità è sempre dei proprietari

Doppia possibilità per la fruizione del bonus del 110%: sconto dal fornitore o cessione del credito. Ma il controllo ricadrà in capo ai soggetti beneficiari con recupero in caso di assenza e/o mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti richiesti, secondo quanto riferisce Italia Oggi. Queste alcune delle indicazioni che il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha confermato, in sede di commissione parlamentare di Vigilanza sull’anagrafe tributaria lo scorso 22 luglio sul tema della corretta applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), come convertito con modificazioni nella legge 77/2020, relative alla detrazione del 110% e relativo trasferimento. Nell’audizione è stato ricordato che, stante la presenza di una agevolazione di maggior favore, il contribuente, per la relativa fruibilità e/o cessione, deve ottenere, rispettivamente, il visto di conformità, seppure «leggero», dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nonché l’attestazione (o asseverazione), da parte di tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico per gli interventi antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici, dell’avanzamento di classe energetica in particolare, ma anche della congruità delle spese sostenute, in relazione agli specifici interventi che dovranno essere stabiliti da uno specifico provvedimento ministeriale. Sul punto è importante ricordare la presenza di una sanzione amministrativa specifica e di natura pecuniaria, da euro 2 mila a euro 15 mila per ogni asseverazione infedele, in aggiunta alle sanzioni di natura penale, se la violazione costituisce, appunto, reato. Con riferimento alle responsabilità — continua Italia Oggi — i fornitori e gli altri cessionari risponderanno esclusivamente per l’eventuale utilizzo errato del credito d’imposta (in misura irregolare o maggiore rispetto alla entità spettante o al credito ricevuto o allo sconto praticato), mentre i soggetti beneficiari (proprietari dell’immobile in primis) potranno essere soggetti ai relativi controlli, nell’ambito anche dell’ordinaria attività con l’inevitabile recupero della detrazione, qualora sia accertata l’assenza e/o la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla fruibilità della stessa, gravata da sanzioni e interessi.

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