Condominio: teleassemblea possibile (ma va cambiato il regolamento)

Una modifica all’articolo 63 del Dl 104/2020, decisa nella legge di conversione già votata alla Camera in via definitiva, recita: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza (…)». Per capire meglio la norma — spiega Il Sole 24 Ore — occorre partire da un approccio letterale. Intanto, le due incidentali preliminari ci inducono a ritenere che il disposto normativo esprima un’alternativa, piuttosto che un “fatto” univoco (vale a dire quello per cui, magari frettolosamente, si è ritenuto che le teleassemblee abbisognano per costitutivi dell’unanime consenso da parte di tutti gli aventi diritto, sempre e comunque). In effetti, dal disposto in questione si evince che la videoconferenza, di norma, deve essere prevista dal regolamento condominiale; e se non prevista tale forma di assemblea può essere celebrata a condizione che vi sia il previo consenso dei condòmini, di volta in volta. Il regolamento nel condominio è disciplinato dall’articolo 1138 del Codice civile, che lo rende obbligatorio quando il numero dei condòmini sia superiore a dieci. Deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile (maggioranza dei presenti in assemblea, che rappresenti almeno 500 millesimi, senza dimenticare che il quorum costitutivo dell’assemblea è di almeno un ⅓ dei condòmini e ⅓ dei millesimi) e deve essere allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130 del Codice civile. Quindi l’approvazione di un eventuale regolamento sulle teleassemblee con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma II, del Codice civile potrebbe rendersi sufficiente per rendere strutturale la partecipazione da remoto degli aventi diritto nelle adunanze condominiali. L’unica difficoltà reale — conclude Il Sole 24 Ore —  è organizzare subito un’assemblea “in presenza”, oggi plausibile solo se i potenziali partecipanti sono 20-30 al massimo.

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