Superbonus anche per la coibentazione del tetto

Detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitazioni. I tetti risultano, infatti, sempre inseriti nella superficie disperdente lorda e sono ricompresi anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché privi di copertura e/o muri perimetrali. Questa — scrive Italia Oggi — una delle interessanti novità introdotta dalla lettera a), n. 2 del comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 come ulteriore specifica degli interventi indicati nella lettera a), comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 sul tema dell’isolamento termico. Si ricorda, innanzitutto, che la citata lettera a), comma 1 dell’art. 119 prevede, quale intervento «trainante» per la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, quello relativo all’isolamento termico delle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. L’Agenzia delle Entrate, intervenuta a più riprese sul tema, ha chiarito (circ. 24/E/2020 § 2.1.1) che la superficie disperdente lorda relativa al volume riscaldato, rispetto alla quale deve essere verificato la condizione indicata del 25%, è rilevabile dalle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate «delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettino i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008», tenendo conto sempre che i parametri cui il contribuente deve far riferimento sono quelli rilevabili all’inizio dei lavori.

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