Superbonus 110% ed altri bonus fiscali: più tempo per le opzioni di sconto o cessione del credito

Chi ha fatto lavori che danno diritto al Superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio (come modificato dalla legge di bilancio 2021) può optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. L’opzione deve poi essere comunicata (telematicamente) all’Agenzia delle Entrate. Stessa cosa dicasi –riporta il sito Investireoggi.it — nel caso in cui l’opzione si riferisce ad altri bonus fiscali per i lavori sugli immobili (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.). Ricordiamo, infatti, che l’art. 121 del decreto Rilancio ha ammesso la possibilità delle due predetti opzioni anche per questi altri tipi di interventi edilizi, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021. La normativa di riferimento prevede che la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito debba essere inviata, con l’apposito modello , entro il 16 marzo  dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Quindi, ad esempio, per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione sarebbe da trasmettere entro il 16 marzo 2021. Parliamo al condizionale, in quanto, con il Provvedimento del 22 febbraio 2021 il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, ha prorogato, la citata scadenza al 31 marzo 2021, accogliendo, in questo modo la richiesta di operatori, consulenti e loro associazioni di categoria. Ricordiamo poi che, se trattasi di opzione fatta per le residue rate di detrazione non fruite, la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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