L’amministratore cessato dalla carica non può percepire un compenso se c’è la volontà contraria dell’assemblea
Secondo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12120, pubblicata in data 17 maggio 2018, il permanere dei poteri gestori in capo all’amministratore congedatosi per dimissioni ovvero per scadenza del termine annuale di cui all’art. 1129 Cc, risponde ad esigenze di interesse del condominio alla consequenzialità nella gestione dell’immobile e nella presunzione di una conforme volontà dei condòmini. Tuttavia, quando la volontà degli stessi risulti contraria alla permanenza di tali poteri in favore dell’amministratore uscente, questi non avrà diritto ad alcun compenso. In altre termini, i compiti dell’amministratore cessato dalla carica e, pertanto, in…
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