Attualità 

Niente superbonus per la riqualificazione energetica globale dell’immobile

Non spetta la detrazione maggiorata del 110% sulle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, poiché non risulta possibile distinguere gli interventi tra quelli trainanti e quelli trainati, come richiesto dalle norme del Superbonus. Così l’Agenzia delle Entrate che — scrive Italia Oggi — con la recente risposta ad un preciso interpello (n. 43), è intervenuta sulla fruibilità del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, di cui al comma 344, dell’art. 1 della legge 296/2006, tenendo conto di quanto prescritto dall’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020. Per riqualificazione energetica globale, come introdotta dal citato comma 344, dell’art. 1 della legge 296/2006 e ai sensi della lett. a), comma 1, dell’art. 2 del dm 6/08/2020 (cosiddetto decreto «Requisiti»), si devono intendono quegli interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati nei provvedimenti ministeriali specificatamente approvati; gli interventi in commento possono essere eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti e beneficiano della detrazione ordinaria del 65%, con un limite massimo di detrazione nell’ammontare di 100 mila euro.

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