le regole da rispettare nell’Assemblea in videoconferenza

Il divieto di svolgere assemblee di condominio a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus è stato inserito all’interno dei Decreti che sono stati emanati dal governo Conte a partire dal 4 marzo scorso. La decisione — scrive il Corriere.it — è arrivata per evitare che il contagio si potesse espandere anche attraverso questa forma di assembramento e se inizialmente il divieto riguardava solo alcune regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) in seguito è stato poi esteso a tutta Italia. Le assemblee condominiali, però, si possono svolgere in videoconferenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri infatti, nella giornata del 13 marzo 2020, nella risposta 1 alle faq sul Coronavirus (sezione Riunioni), ha precisato che “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”. L’amministratore di condominio ha molteplici attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c., legate sia all’amministrazione ordinaria (su tutte, l’obbligo di presentazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) sia a quella straordinaria che riguardano casi di urgenza che possono sorgere nella vita condominale. Nonostante la situazione eccezionale potrebbe essere quindi necessario lo svolgimento dell’assemblea condominiale in videoconferenza. Un’attività che però richiede particolari accorgimenti tecnici per tutti i partecipanti e il rispetto di alcune regole. Per poter svolgere il collegamento tutti devono potersi dotare di strumenti idonei (PC, tablet, smartphone, telecamere, nonché idonea connessione a internet), e soprattutto i condomini devono essere adeguatamente addestrati all’uso di questi strumenti, con l’obiettivo di avere una regolare e consapevole partecipazione all’assemblea. Impresa non semplice, soprattutto per chi appartiene alle fasce d’età in cui l’alfabetizzazione informatica non è molto diffusa. Necessaria anche una piattaforma che consenta questo tipo di connessione. A disposizione ce ne sono ormai numerose che vengono utilizzate anche in occasione di corsi formativi, come nelle università telematiche e non solo. Si citano, a titolo esemplificativo: Google Meet inclusa nelle Gsuite di Google; Skype presente nella suite Office di Microsoft, largamente utilizzata per la comunicazione professionale, anche per le udienze on line dei Tribunali; inoltre, le piattaforme di Facebook e Zoom. Da ultimo, si segnala Eligo Condominium, una delle piattaforme per la partecipazione da remoto più evolute sul mercato in campo condominiale. In un unico sistema — continua il Corriere.it — si possono infatti trovare streaming video integrato, chat per l’intervento da remoto ed espressione del voto. Perfetto per le assemblee di condominio. Nello specifico il sistema invia automaticamente agli indirizzi email (già precedentemente forniti dagli stessi condòmini) la convocazione che contiene data, orario e luogo dell’assemblea, le credenziali di accesso e il link di accesso al sistema. Il sistema monitora gli accessi in modo da fornire al presidente dell’assemblea in tempo reale il quorum dei collegati on line. Un dato necessario per dichiarare l’assemblea validamente costituita. Per la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea condominiale è opportuno evidenziare delle “linee guida”. È quindi possibile, con alcuni accorgimenti, una riunione di condominio in videoconferenza a patto che: a) l’amministratore consenta a tutti i condomini di partecipare alle riunioni in videoconferenza; b) in ogni caso l’assemblea deve essere convocata in un luogo fisico, che spesso corrisponde alla sede dell’Amministratore e che va indicato nell’avviso di convocazione; c) nell’avviso di convocazione l’amministratore deve ricordare ai condòmini la possibilità di partecipare tramite videoconferenza; d) la partecipazione in videoconferenza non deve creare disparità di trattamento tra i condòmini: ad esempio, tutti devono essere informati della convocazione (la giurisprudenza ha confermato la validità dell’ email come modalità di convocazione, pertanto dovrebbero ritenersi validi anche sms piuttosto che messaggi su whats app); tutti i condomini devono avere accesso a internet se, come nel caso del Coronavirus, la videoconferenza è l’unica modalità per partecipare all’assemblea; e) la verbalizzazione deve contenere le dichiarazioni e i voti di chi partecipa, come se i condòmini fossero fisicamente presenti tutti nello stesso luogo. Sarebbe opportuno poi che tali linee guida fossero approvate direttamente dall’assemblea condominiale convocata in videoconferenza come primo punto all’ordine del giorno per poi proseguire con gli altri punti, per fare in modo che tutti i condomini siano a conoscenza delle nuove disposizioni. Oltre a diverse potenzialità bisogna anche evidenziare alcune possibili criticità che riguardano una riunione effettuata in videoconferenza da remoto. Oltre alla difficoltà dell’alfabetizzazione digitale, è possibile che nel corso dell’assemblea ad alcuni condòmini venga meno la connessione, una circostanza che comporterebbe la sospensione dell’assemblea fino a quando non sia ripristinato il collegamento. Chiaramente nel caso di mancata e reiterata impossibilità di riconnessione la seduta sarà sciolta e non produrrà alcun effetto giuridico, con l’amministratore di condominio che dovrà riconvocare l’assemblea con le medesime modalità. Esiste anche il rischio dell’impugnazione della delibera (art. 1137 c.c.) in merito alle modalità di svolgimento dell’assemblea (in riferimento alle modalità di convocazione e all’ espressione di voto). Se per esempio durante un’assemblea in videoconferenza salta il collegamento di un condomino, che non riesce più a collegarsi, questi potrebbe in seguito impugnare la delibera perché non ha potuto esprimere il suo voto. La valutazione del buon esito dell’assemblea a distanza è in ogni caso strettamente legata al buon senso e alla volontà dei condòmini. Trattandosi comunque di una realtà del tutto nuova da affrontare in ambito condominiale sarà possibile cogliere gli aspetti di eventuali illegittimità e correggerli in corso d’opera e utilizzare l’esperienza acquisita per le successive assemblee.

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